Esenzione imu

aprile 4, 2022 12:12 pm

Buongiorno a tutti,
questo è un breve pro-memoria per ricordarvi che con l’art. 5 decies del DL.146/2021 sono state apportate modifiche all’art. 1 comma 741 della Legge 160/2019 nel senso di limitare l’esenzione IMU ad una sola abitazione per nucleo familiare.
Ne segue che qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale in immobili diversi situati nel Comune o anche in Comuni diversi, le agevolazioni spettanti per abitazione principale e pertinenze, spetteranno per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
Sorvolo in questa “Pillola” circa la posizione dell’Agenzia Entrate di cui alla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonchè sul dibattito giurisprudenziale sul punto.
Trovo invece interessante ed utile ricordare, quanto agli effetti della norma, che ai sensi dell’articolo 3 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), “Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono” e che l’articolo 1 comma 2 della medesima legge prevede che “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
Non essendo stata qualificata in tal senso, sembra quindi che l’art. 5 decies del Dl 146/2021 non possa avere natura di disposizione di interpretazione autentica con effetti retroattivi.
La modifica normativa non potrà, quindi, avere effetti in relazione a controversie tributarie già concluse con decisione divenuta definitiva.
Infine, dagli autori viene osservato che, se da un lato, la modifica ha come ratio quella di prevenire fittizi cambi di residenza anagrafica posti in essere al solo scopo di indebitamente usufruire della esenzione fiscale prevista per l’abitazione principale, dall’altro lato, occorre considerare che la modifica colpisce anche situazioni in cui la residenza anagrafica e la dimora abituale in differenti comuni di persone facenti parte del medesimo nucleo familiare risponde a reali esigenze lavorative o familiari e che in ogni caso la norma finisce per discriminare le persone appartenenti ad un nucleo familiare, in particolare coniugi non separati e uniti civilmente, rispetto alle coppie di fatto e ai coniugi separati, perché, nel primo caso, l’esenzione è sempre limitata ad un solo immobile, mentre, nel secondo, l’esenzione può, ricorrendo i presupposti di legge, spettare anche su un secondo immobile.